ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO 2019: NUOVI TERMINI

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ASSEMBLEE E NUOVI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019

Il dilagare del virus COVID-19  ha determinato l’impossibilità  di convocare e svolgere regolarmente le assemblee dei soci, quanto meno nel breve termine.

Ciò ha portato all’adozione di una serie di misure da parte del Consiglio dei Ministri .

In particolare , l’Art. 106 Dl 18 2020 in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, prevede che l’assemblea possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il termine di 180 giorni pare essere riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

SERVE LA MOTIVAZIONE PER LA DEROGA?

L’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società in quanto espressamente previsto per legge.

Se la società è soggetta al controllo contabile dovrà trasmettere all’organo di controllo il progetto di bilancio almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’approvazione di bilancio.

Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla Gestione e alla relazione del Collegio Sindacale devono rimanere depositati presso la sede della Società durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea, in modo tale che i soci possano prenderne visione.

COME CONVOCARE L’ASSEMBLEA  AI TEMPI DEL COVID-19

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea si può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza elettronica;
  • l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che devono garantire:
    • l’identificazione dei partecipanti
    • la loro partecipazione
    • l’esercizio del diritto di voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Nel caso di assemblee “virtuali” non sarà necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio.

La partecipazione mediante mezzi di comunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi esclusivamente il segretario verbalizzante o il notaio.

Forse, tra i cambiamenti che questa pandemia lascerà, vi sarà anche un nuovo modo di convocare le assemblee. Gli strumenti c’erano anche prima, l’emergenza ne ha solo accelerato l’utilizzo.