Impresa sociale: una scelta per gli Asili Parrocchiali

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NUOVO REGIME AGEVOLATIVO DELL’IMPRESA SOCIALE

Le scuole e più in generale chi offre servizi di istruzione in senso lato (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado,  sistema dei licei e sistema dell’istruzione e della formazione professionale) potranno accedere al nuovo regime agevolativo dell’impresa sociale.

Lo stabilisce la recente riforma del Terzo settore disciplinata dal decreto legislativo 112/2017 che ha tra i suoi destinatari anchegli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Una Parrocchia è un ente religioso civilmente riconosciuto.

Quando la riforma sarà pienamente a regime sarà possibile quindi gestire un Asilo Parrocchiale in forma di impresa sociale godendo dei vantaggi previsti dalla nuova riforma.

ATTIVITA’ COMMERCIALE : E’ POSSIBILE?

Uno dei punti di maggior interesse del nuovo articolato normativo è  la possibilità per gli Enti del Terzo settore (compresi gli enti religiosi) di svolgere attività anche prevalentemente con modalità commerciali conservando la qualifica di Ente del Terzo settore.

Ma perché diventare l’impresa sociale potrebbe essere interessante per una Parrocchia?

Perché nella forma di impresa sociale sarà possibile, per esempio, non pagare l’IRES sugli avanzi di gestione.

REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME AGEVOLATIVO

Accedere al regime agevoltativo è così semplice? Non proprio.

Il Legislatore stabilisce dei requisiti da rispettare per potervi accedere .

Di seguito ne vediamo alcuni di principale interesse per una Parrocchia:

  • destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria oppure a incremento del patrimonio;
  • divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.In parziale deroga a questo principio il comma 3 art.3 del D.Lgs. 112/2017 prevede la possibilità di attribuire dividendi ma con dei vincoli. Eventuali utili distribuiti andranno tassati;
  • obbligo di adottare un regolamento specifico per l’attività esercitata – con atto pubblico o scrittura privata autenticata –  che recepisca le norme del decreto in materia di impresa sociale;
  • obbligo di costituire un patrimonio destinato per “il ramo di impresa sociale” . E’ però necessaria la separata tenuta delle scritture contabili obbligatoriamente previste per le imprese sociali  limitatamente alle attività indicate nel regolamento stesso.

In conclusione, anche un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può scegliere di gestire l’attività educativa in forma di scuola privata – che di per sé è un’ attività commerciale – assumendo la qualifica di ramo di impresa sociale

In questo modo l’ente religioso pouò usufruire dei vantaggi fiscali e extra fiscali dedicati agli ETS in generale ed alle imprese sociali in particolare.