Lavoro e Volontariato negli ETS

Piano-Bis- Lavoro-volontariato-negli-ETS

LAVORO E IL VOLONTARIATO NEGLI ETS: COSA E’ CAMBIATO

 

IL LAVORO NEGLI ETS (art.16 CTS)

“I lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli Enti del Terzo Settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione” (art.16).

La previsione dell’art. 16 va ottemperata con quanto indicato negli articoli successivi in tema di ODV e di APS:

· nelle ODV (art.33) il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari;

· nelle APS (art. 36) il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

IL VOLONTARIATO NEGLI ETS (art.17 CTS)

L’art. 17 del codice definisce il volontariato e l’attività del volontario.

Definizione di volontario:

“ … persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, anche tramite un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Mettiamo in evidenza alcuni concetti chiave espressi nell’articolo:

1. Libera scelta: indica un atteggiamento ideologico e una volontà chiara, escludendo qualsiasi forma di attività svolta in modo coattivo.

2. Comunità e bene comune: sono il perimetro di riferimento dell’attività svolta dal volontario. La scelta fatta di fatto esclude un’attività svolta nei confronti di specifiche persone, sempre che questa attività non sia inserita in un contesto di riferimento collettivo.

3. Operare anche tramite un ETS: ciò significa che la definizione di volontario che viene data prescinde dall’ambito di applicabilità della norma stessa e si estende dandone una definizione generale.

4. Agire in modo personale, spontaneo e gratuito: si definisce in questo modo la modalità operativa che viene richiesta al volontario.

5. Per fini di solidarietà: il fine ultimo dell’attività posta in essere è e deve essere esclusivamente quello della solidarietà, la scelta fatta dal legislatore evidenzia e rafforza il concetto che il fine di lucro non rientra in alcun modo nella definizione di attività di volontariato.

RIMBORSI SPESE E RETRIBUZIONI

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L’ente del Terzo settore rimborsa il volontario che svolge la sua attività di volontario soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario”.

La norma difende e ribadisce il fine di solidarietà, escludendo la possibilità che in modo diretto (retribuzioni) o in modo indiretto (rimborsi spese) l’ ETS remuneri l’attività svolta dal volontario.

L’ente  può rimborsare solo le spese effettivamente sostenute e documentate; inoltre si chiede all’ente di prevedere (nello statuto o nel regolamento o in una delibera specifica) le modalità ed i tipi di spese che l’ente intenderà riconoscere e rimborsare ai propri volontari.

ESCLUSO IL RIMBORSO FORFETTARIO NON DOCUMENTATO

Il rimborso forfettario (non documentato) è escluso.

Tuttavia  nel comma 4 dell’art. 17 è previsto che “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purchè non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio.

Non si considera volontario l’associato che anche occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI

Tutti gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono tenere un apposito registro dei volontari non occasionali e assicurarli tutti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Attenzione! Se avete modificato lo statuto e previsto la necessità di assicurare i volontari del vostro ente, questa specifica previsione statutaria entra in vigore da subito. Non dimenticatelo!

È evidente come le cose stiamo notevolmente cambiando: ciascun Ente dovrà adeguare i propri comportamenti!

PIANO BIS è a disposizione con i suoi servizi specifici rivolti al mondo del non profit.

Esplora la nostra pagina internet e scopri di più.