LE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI DEGLI ETS

La Disciplina delle attività di raccolta fondi negli ETS

  • Definizione

L’art.7 del CTS  (Codice del Terzo Settore) al primo comma specifica che per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere da un Ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi è storicamente de-commercializzata in base alle specifiche previsioni del TUIR (art.143) e trova ora nell’art. 7 del CTS una sua definizione specifica. 

Viene riconosciuto che gli Enti del Terzo settore possano svolgere attività specifiche di raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale.

Nel secondo comma l’art.7 specifica che “gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Altre forme di reperimento fondi da parte degli ETS sono:

  • l’accesso a risorse finanziarie pubbliche;
  • la richiesta di destinazione del 5 per mille o a forme di supporto da parte della Fondazione Italia Sociale.

Un diverso tipo di aiuto che gli ETS ricevono dallo Stato è la possibilità di ricevere diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici, anche per singole iniziative.

  • Tassazione

La raccolta fondi costituisce da sempre una delle fonti di finanziamento principali degli enti del terzo settore.

In questo senso la norma fiscale esistente (art.143 del TUIR) mira a incentivare tale forma di finanziamento sottraendo dall’imposizione diretta “…i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente”. 

Il requisito dell’occasionalità dell’iniziativa richiesto dalla norma fiscale attualmente in vigore pare essere superato dal decreto che esplicitamente dichiara la possibilità di organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa.

In linea generale, i fondi pervenuti mediante raccolta fondi nemmeno in futuro dovrebbero avere natura di corrispettivi, ovvero di prestazioni che potrebbero essere qualificate come di tipo commerciale dalla norma fiscale. Mentre, le erogazioni liberali agli enti non commerciali, i contributi pubblici o privati a fondo perduto continueranno, se destinati all’attività istituzionale, a essere detassati.

La normativa, inoltre, prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per chi elargisce donazioni al terzo settore.

  • Rendicontazione

Gli ETS non commerciali con riferimento alle raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Tali rendiconti – unitamente al bilancio e agli altri rendiconti – devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione. 

In tale documento viene richiesto di riportare in modo chiaro e trasparente:

  • tutte le entrate e le uscite riguardanti la specifica iniziativa rendicontata;
  • allegare la documentazione attestante i singoli versamenti;
  • il dettaglio dei singoli progetti ai quali sono state destinate le somme raccolte.

L’obbligo del rendiconto prescinde dal fatto che l’Ente svolga o meno attività di tipo commerciale.

La documentazione va in ogni caso conservata ai fini fiscali fino a quando non sia divenuto definitivo il termine per l’accertamento relativo al periodo di imposta considerato.

Per completezza è opportuno ricordare che:

  1. L’Agenzia delle Entrate ha già precisato come i costi sostenuti nelle attività di raccolta fondi devono essere contenuti entro limiti ragionevoli in modo da assicurare un residuo congruo da destinare all’attività solidaristica (Circolare 59/20017).
  2. È necessario tener sempre presenti tutti gli obblighi di natura amministrativa correlati alle attività di raccolta fondi (autorizzazioni Comunali, adempimenti SIAE ecc.).

In sintesi,  il Codice del Terzo Settore ha portato novità e cambiamenti anche nelle attività di raccolta fondi degli ETS.