Art. 56 decreto “Cura Italia”; arriva la “Moratoria di Stato”!

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La settimana scorsa abbiamo parlato della Moratoria Abi  firmata il 6 marzo.

Si tratta di uno strumento per le micro e le PMI che, a causa dell’epidemia di COVID-19, stanno vivendo un momento di importante tensione finanziaria.

Pur rimanendo uno strumento efficace i tempi di attuazione da parte delle Banche si stanno rivelando lunghi e le imprese in questo momento di emergenza devono avere risposte veloci.

Autocertificazione

Per far fronte all’emergenza l’intervento disciplinato dall’Art. 56 del decreto “Cura Italia” è stato pensato per  attivare degli “automatismi”.

Le imprese, di fatto, attivano la procedura autocertificando la difficoltà finanziarie a causa del COVID-19.

Se sono imprese classificate dalle banche tra i crediti performing o al massimo underperforming (ovvero non siano classificate tra i crediti deteriorati) possono ottenere la sospensione dei pagamenti per capitale e interessi sino al 30 settembre 2020.

Procedura semplificata

Qual è la principale differenza di questo intervento rispetto alla moratoria ABI?

Di fatto le Banche non devono fare alcune Istruttoria, nemmeno con iter semplificato, ma devono procedere con la richiesta e dar corso testualmente a quanto di seguito riportato:

  • non revocare in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  • prorogare, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 ;
  • sospendere sino al 30 settembre 2020 i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Il fattore tempo

In questa situazione emergenziale, è sicuramente più efficace per le micro imprese e le PMI attivare ora questo strumento che, come strutturato, consente tempi di risposta più brevi.

Attivati questo strumento è però fondamentale una successiva analisi più puntale del fabbisogno prospettico dei prossimi mesi.

L’obiettivo è definire se questo intervento è sufficiente o è opportuno ricorrere in un secondo momento agli strumenti messi a disposizione dalla moratoria ABI e/o attivare anche la richiesta di nuove linee di credito.